LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 20-08-2001
REGIONE LAZIO

Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 22
del 20 settembre 2001

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


la seguente legge:

ARTICOLO 2

 

(Obiettivi delle iniziative finanziabili)
                    1.                 Possono essere ammesse ai finanziamenti di cui all’articolo 
1 le iniziative che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
a) eliminare i fenomeni di degrado ambientale e sociale;
b) salvaguardare le tradizioni ed il tessuto socio-economico tipico 
dei luoghi;
c) reintegrare e valorizzare il contesto urbano, nel rispetto delle 
relative peculiarità storiche, migliorando:
1) la qualità architettonica ed ambientale dello spazio pubblico;
2) la qualità architettonica esterna ed interna dei negozi;
3) le condizioni di accessibilità e la dotazione degli spazi di sosta, 
in conformità alla vigente normativa sulla eliminazione delle barriere 
architettoniche;
4) le attrattive e la gradevolezza anche mediante soluzioni spaziali 
che consentano l’integrazione di funzioni e attività di animazione e 
promozionali;
d) sviluppare e rivitalizzare, anche attraverso l’assortimento 
merceologico, l’assetto commerciale esistente nelle varie 
articolazioni che lo caratterizzano, fermi restando i tipi di esercizi 
e le relative autorizzazioni previsti dalla vigente normativa, quali:
1) i punti commerciali, intesi come singole e diffuse attività sparse;
2) le linee o fronti commerciali, intesi come sequenze lineari e 
compatte di attività;
3) le superfici commerciali intese come sistemi compatti di attività 
presenti sia sui due fronti di una sola via, sia su reticoli viari più 
estesi e tali da configurare aggregazioni commerciali unitarie;
e) agevolare l'acquisto o la trasformazione delle strutture di vendita 
da parte degli operatori dei mercati rionali e del mercato di Piazza 
Vittorio Emanuele II ai fini del trasferimento presso le sedi previste 
dal piano mercati.
                    2.                 Le iniziative di cui al comma 1 che prevedono il recupero ed 
il riutilizzo, a fini commerciali, di immobili di pregio o storici 
sono assunte anche in deroga alle limitazioni di superficie previste 
dall’articolo 20, comma 4, della legge regionale 18 novembre 1999, n. 
33, e successive modifiche, ferme restando le autorizzazioni previste 
dalla stessa legge.
                    3.                 Ad esclusione delle attività integrate nelle iniziative di 
cui al comma 1, nel centro storico del Comune di Roma è vietato 
l'insediamento di singole attività commerciali aventi una superficie 
di vendita superiore a 150 metri quadrati, fatte salve la più 
favorevole disciplina prevista per le attività tutelate nel centro 
storico con specifico provvedimento del Comune di Roma, nonché la 
possibilità di trasferire all'interno del centro storico, nel limite 
di superficie di vendita di 400 metri quadrati, attività 
precedentemente autorizzate nell'ambito dell'intero territorio 
comunale.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 33 del 1999 Articolo 20

 

indice Lazio