LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 20-08-2001
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 2
(Obiettivi delle iniziative finanziabili) 1. Possono essere ammesse ai finanziamenti di cui all’articolo 1 le iniziative che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi: a) eliminare i fenomeni di degrado ambientale e sociale; b) salvaguardare le tradizioni ed il tessuto socio-economico tipico dei luoghi; c) reintegrare e valorizzare il contesto urbano, nel rispetto delle relative peculiarità storiche, migliorando: 1) la qualità architettonica ed ambientale dello spazio pubblico; 2) la qualità architettonica esterna ed interna dei negozi; 3) le condizioni di accessibilità e la dotazione degli spazi di sosta, in conformità alla vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche; 4) le attrattive e la gradevolezza anche mediante soluzioni spaziali che consentano l’integrazione di funzioni e attività di animazione e promozionali; d) sviluppare e rivitalizzare, anche attraverso l’assortimento merceologico, l’assetto commerciale esistente nelle varie articolazioni che lo caratterizzano, fermi restando i tipi di esercizi e le relative autorizzazioni previsti dalla vigente normativa, quali: 1) i punti commerciali, intesi come singole e diffuse attività sparse; 2) le linee o fronti commerciali, intesi come sequenze lineari e compatte di attività; 3) le superfici commerciali intese come sistemi compatti di attività presenti sia sui due fronti di una sola via, sia su reticoli viari più estesi e tali da configurare aggregazioni commerciali unitarie; e) agevolare l'acquisto o la trasformazione delle strutture di vendita da parte degli operatori dei mercati rionali e del mercato di Piazza Vittorio Emanuele II ai fini del trasferimento presso le sedi previste dal piano mercati. 2. Le iniziative di cui al comma 1 che prevedono il recupero ed il riutilizzo, a fini commerciali, di immobili di pregio o storici sono assunte anche in deroga alle limitazioni di superficie previste dall’articolo 20, comma 4, della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, e successive modifiche, ferme restando le autorizzazioni previste dalla stessa legge. 3. Ad esclusione delle attività integrate nelle iniziative di cui al comma 1, nel centro storico del Comune di Roma è vietato l'insediamento di singole attività commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati, fatte salve la più favorevole disciplina prevista per le attività tutelate nel centro storico con specifico provvedimento del Comune di Roma, nonché la possibilità di trasferire all'interno del centro storico, nel limite di superficie di vendita di 400 metri quadrati, attività precedentemente autorizzate nell'ambito dell'intero territorio comunale.
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